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In lontananza sta arrivando la nuova normativa in materia di pacchetti turistici!

Qualche settimana fa ho attraversato la Val d’Orcia con un vecchio treno a vapore. Una giornata senza tempo, dove sono arrivata a destinazione dopo tre ore di viaggio. Un percorso che in macchina avrei potuto effettuare in meno di un’ora… Un’esperienza unica, magnifica se vissuta per un giorno, estenuante se pensata nella nostra quotidianità! Ecco: è questo il punto..siamo nel 2015!

La legislazione comunitaria ed italiana in materia di pacchetti turistici e tutela del turista è, a mio parere, un treno a vapore nel 2015!

Attualmente la normativa che regola i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” è la direttiva comunitaria 90/314/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo n. 111/95, poi parzialmente modificata ed aggiornata con pochi e frammentari interventi legislativi e quasi interamente riportata nel Codice del Consumo, parte terza, artt. 82-100 (D. Lgs. 206/2005).
L’ambito di applicazione è identificato nei pacchetti turistici ovvero nella prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio configurabili come parte significativa del pacchetto.

La disciplina in questione è stata definita intorno agli anni ’90 quando internet ancora non esisteva e il consumatore-turista acquistava prevalentemente su catalogo, tramite un agenzia di viaggi, un insieme di servizi organizzati da un tour operator.

Dire che lo scenario è cambiato è leggermente riduttivo. Il mercato del turismo si è stravolto, ampliato, innovato, modificato ed esploso a dismisura e troppo poco si è fatto per regolamentare una fetta così importante dell’economia dell’Europa e del nostro paese.

Finalmente la Comunità Europea si è svegliata e con il progetto di direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti – 2013/0246 (COD) ha dato il via all’iter di aggiornamento dell’ormai obsoleta disciplina dei viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”.
È del 27 ottobre 2015 l’approvazione da parte del Parlamento europeo della posizione del Consiglio Ue in prima lettura sulla proposta di direttiva per i pacchetti turistici. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli Stati membri avranno due anni per recepire le nuove regole, mentre le imprese disporranno di un ulteriore periodo di 6 mesi per l’adeguamento.
In sintesi la Comunità Europea si sta adeguando in modo più o meno significativo al cambiamento del turismo, ma la nuova disciplina sarà legge nel nostro paese, con ogni probabilità, non prima del 2018.

Ma cosa cambierà?

Le nuove norme garantiranno maggiore trasparenza e rafforzeranno la protezione dei consumatori.

La futura direttiva si applicherà in primis ai pacchetti turistici relativi a due o più servizi turistici acquistati presso lo stesso professionista su un sito web oppure presso un’agenzia di viaggi tradizionale, ma anche alle vendite “click-through”, ovvero quando due o più servizi saranno acquistati presso più professionisti online nel quadro di contratti distinti, ma il nome del viaggiatore, l’indirizzo di posta elettronica e gli estremi del pagamento saranno trasmessi direttamente tra professionisti entro 24 ore; ed ancora si applicherà ai servizi turistici collegati, quando almeno due servizi turistici diversi saranno venduti da un professionista che li agevolerà ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza.

Le caratteristiche principali della nuova normativa saranno fondamentalmente le seguenti:

  • Obblighi di informazione precontrattuale rafforzati.
  • Diritto di risoluzione in caso di aumento del prezzo superiore all’8%.
  • Diritto di risoluzione prima dell’inizio del viaggio. In tal caso, il viaggiatore potrà essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili.
  • I consumatori potranno risolvere il contratto a titolo gratuito, prima della partenza, in caso di calamità naturali, disordini civili o gravi situazioni analoghe nel luogo di destinazione che abbiano un’incidenza sostanziale sulla vacanza.
  • Maggiore sarà la tutela nei casi in cui il ritorno del viaggiatore sarà impossibile a causa di circostanze eccezionali e inevitabili. I viaggiatori avranno diritto a un indennizzo fino a tre notti di alloggio se non potranno fare rientro a casa.
  • Norme più efficaci in materia di protezione del consumatore nell’eventualità di insolvenza del professionista. Sarà creata una rete di punti di contatto centrali negli Stati membri per agevolare la cooperazione transfrontaliera.
  • Norme più rigorose in materia di responsabilità dei professionisti in caso di cattiva esecuzione del contratto di pacchetto turistico.

Ciò che stupisce è che resteranno scoperti dalla direttiva Ue i servizi acquistati dal consumatore separatamente su diversi canali. Pur prevedendo un aumento dal 23% al 46% dei consumatori-turisti tutelati, le nuove disposizioni non garantiranno coloro (la maggioranza) che decideranno di acquistare singolarmente i servizi che preferiscono.
Così come la direttiva non si applicherà agli organizzatori ‘occasionali’ di pacchetti di viaggio, che non avranno gli stessi obblighi e le stesse responsabilità previste per venditori ed organizzatori riconosciuti.

Che dire? Attendiamo di vedere come l’Italia recepirà la nuova direttiva, augurandoci che guardi al futuro perché, con la velocità con cui cambia il mercato del turismo, il 2018 potrà sorprenderci con treni a vapore che viaggeranno alla velocità della luce!

Immagine di copertina: Tommaso Marchetti

Maddalena Ducceschi

Laureata in Giurisprudenza con tesi in Diritto del Turismo ha conseguito il titolo di Avvocato nel 2008 e praticato l'attività forense fino al 2012. Ex Assessore al Turismo presso il Comune di Abetone, oggi segue la sua passione: il turismo. Lavora all'accoglienza da diversi anni e appena può viaggia. Il suo sogno è quello di avere una piccola attività tutta sua, dove il tempo scorre lento e il ritmo le assomiglia. Ama il viaggio, ogni viaggio, preferibilmente slow.

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Maddalena Ducceschi

Laureata in Giurisprudenza con tesi in Diritto del Turismo ha conseguito il titolo di Avvocato nel 2008 e praticato l'attività forense fino al 2012. Ex Assessore al Turismo presso il Comune di Abetone, oggi segue la sua passione: il turismo. Lavora all'accoglienza da diversi anni e appena può viaggia. Il suo sogno è quello di avere una piccola attività tutta sua, dove il tempo scorre lento e il ritmo le assomiglia. Ama il viaggio, ogni viaggio, preferibilmente slow.

One Comment

  • Joseph Martorano ha detto:

    Buongiorno Dottoressa,
    volevo farle una domanda alla quale da giorni non trovo una risposta ufficiale anche dai vari organi competenti che definiscono la ” cosa molto labile”.
    Ho letto da più parti che si è tenuti ad essere dei tour operator o agenzia di viaggio quando si offrono almeno due dei tre elementi viaggio/alloggio/servizi.
    La mia domanda è la seguente: Nel caso si venda solo un servizio in loco come ad esempio dei tour gastronomici che possano accoppiare (attraverso guide ufficiali) alle visite monumentali anche degli stop gastronomici, bisogna comunque essere dei tour operator? La logica direbbe di no, visto che offro solo un servizio in loco ad un turista che ha provveduto autonomamente a raggiungere quel luogo e sempre autonomamente ha provveduto a trovarsi il suo alloggio? Ma anche se a rigor di logica sembrerebbe dover essere così, non riesco ad averne una certezza. Saprebbe darmi una risposta in merito?
    La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

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